Descrizione

Il Comune ha previsto l'applicazione delle seguenti agevolazioni IMU nel caso in cui si disponga di un immobile:
- inagibile o inabitabile.
Fabbricati inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta.
L’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
In Comune di Fontanellato è possibile presentare l'istanza per dichiarare di essere in possesso di perizia redatta da tecnico abilitato che accerta l’inagibilità o inabitabilità così come stabilito dalla Legge del 27/12/2019, n.160, art. 1 comma 747. lett. b) – legge di bilancio 2020.
Approfondimenti
Ai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente regolamento comunale della nuova IMU 2020 l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o con presenza di condizioni di pericolo per la salute delle persone) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari.
In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
Si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche di fatiscenza:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo
b) ogni altro edificio, nelle situazioni di cui al punto a), per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
